PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 2 del codice civile, la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».
      2. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 del codice civile sono abrogati.
      3. L'articolo 90 del codice civile è abrogato.
      4. L'articolo 165 del codice civile è abrogato.
      5. Il capo II del titolo X del libro primo del codice civile, costituito dall'articolo 390 e dagli articoli da 392 a 397, è abrogato.

Art. 2.

      1. Nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: «diciottesimo», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».

Art. 3.

      1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».

Art. 4.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiono il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno della data di entrata in vigore della medesima legge è

 

Pag. 7

effettuata con le modalità e nei termini di seguito indicati:

          a) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe nonché dello schedario elettorale, provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e per donne, di coloro che, iscritti nel registro della popolazione stabile residente del comune alla medesima data, hanno compiuto o compiono il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno della citata data di entrata in vigore;

          b) entro il termine stabilito alla lettera a), il sindaco trasmette, per ciascun nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Gli ufficiali del casellario, entro i successivi venti giorni, restituiscono ai comuni gli estratti previa apposizione della annotazione «nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussiste alcuna iscrizione per reati che comportano la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti in conformità a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine, l'autorità di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovano sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e che hanno compiuto o compiono il sedicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno della data di entrata in vigore della presente legge;

          c) entro i sette giorni successivi alla data delle trasmissioni di cui alla lettera b), la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico,

 

Pag. 8

di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e per donne, con il quale, sulla base dell'elenco di cui alla lettera a), propone l'iscrizione di coloro che risultano in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo e il documento per i quali l'iscrizione è proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto i citati adempimenti, provvede con deliberazione all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;

          d) entro il giorno successivo alla formazione dell'elenco di cui alla lettera c), il sindaco invita, con manifesto da affiggere all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi della medesima lettera c), a presentarli entro i successivi quattro giorni con le modalità previste dall'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Durante tale periodo devono rimanere depositati all'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli e con i documenti relativi a ciascun nominativo, nonché una copia della deliberazione della stessa commissione di cui alla citata lettera c);

          e) a coloro che non sono stati inclusi nell'elenco previsto dalla lettera c) per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla data di pubblicazione del medesimo elenco;

 

Pag. 9

          f) il sindaco, entro i due giorni successivi alla pubblicazione dei manifesti di cui alla lettera d), trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:

              1) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui alla lettera c);

              2) i ricorsi presentati ai sensi della lettera d);

          g) entro i sei giorni successivi alla trasmissione di cui alla lettera f), la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni previste dall'articolo 29 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui alla lettera c) e alle relative iscrizioni da effettuare nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni e ai ricorsi presentati; il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;

          h) nei cinque giorni successivi all'approvazione di cui alla lettera g), la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, provvede, in conformità alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, alle conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;

          i) entro i tre giorni successivi alle iscrizioni effettuate ai sensi della lettera h), gli atti della revisione devono rimanere depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 19 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

 

Pag. 10

della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non è stata accolta;

          l) all'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) ai commi terzo e quarto, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni»;

              2) al quinto comma, le parole: «trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «quindicesimo giorno».

Art. 5.

      1. In occasione delle prime consultazioni elettorali che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il personale dei comuni, delle prefetture-uffici territoriali del Governo e del Ministero dell'interno, addetto a servizio elettorale, nonché il personale dipendente dal Ministero della giustizia addetto al casellario giudiziale, possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad effettuare lavoro straordinario sino a un massimo individuale di cinquanta ore mensili, per il periodo intercorrente tra la citata data di entrata in vigore e il trentesimo giorno successivo alle consultazioni stesse.

Art. 6.

      1. Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale di cui all'articolo 5 della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 11

Art. 7.

      1. Restano fermi i diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici riconosciuti dalla legislazione vigente. Le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitano la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedono la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima persona, restano valide sino al compimento del diciottesimo anno di età del soggetto interessato.

Art. 8.

      1. Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni di legge devono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino al compimento della maggiore età dell'avente diritto, il termine finale resta riferito al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario.

Art. 9.

      1. Quando le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore se a tale data il soggetto ha già compiuto il sedicesimo anno di età.
      2. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge se, a causa del compimento della maggiore età anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, è già iniziato il decorso del termine di cui al comma 1.